Cyber Resilience Act: come la nuova normativa UE ridefinisce la sicurezza dei prodotti digitali

Cyber Resilience Act: come la nuova normativa UE ridefinisce la sicurezza dei prodotti digitali
Con il Cyber Resilience Act, l’Unione Europea introduce un nuovo approccio alla cybersecurity che rende la sicurezza un requisito integrato negli asset digitali.

Perché oggi si parla sempre più di protezione dai rischi informatici e di nuovi regolamenti europei in materia di cybersicurezza?
La risposta è semplice: in un contesto in cui la complessità delle tecnologie cresce insieme alla loro superficie di attacco, la sicurezza informatica non può più essere delegata solo agli utenti finali, ma richiede un approccio strutturato e condiviso lungo tutta la supply chain del settore tech.

Cos’è il Cyber Resilience Act?

Il Cyber Resilience Act (CRA) è il nuovo regolamento dell’Unione Europea che introduce requisiti obbligatori e omogenei di cybersecurity per la progettazione e la produzione di tutti i prodotti contenenti elementi digitali commerciati all’interno dei confini dell’Unione.
Si tratta, dunque, di una direttiva che estende anche al mondo della cybersecurity la marcatura CE, una certificazione rilasciata da enti notificati solo per i prodotti conformi ai requisiti del CRA.
Poiché la normativa riguarda la sicurezza delle soluzioni digitali che prima non erano coperte da altre leggi, il Cyber Resilience Act viene spesso considerato come la prima legge al mondo dedicata alla sicurezza dell’“Internet delle cose” (IoT).

La necessità di una normativa come il Cyber Resilience Act nasce dall’aumento delle minacce informatiche registrate negli ultimi anni.

Secondo il report OT Cyberattacks: Trends and Insights 2025 di Fortinet, nel 2024 gli attacchi con conseguenze fisiche sulle infrastrutture sono cresciuti del 146%, passando da 412 a oltre 1.000 casi. Un dato che evidenzia come la sicurezza digitale non riguardi più solo i sistemi informativi, ma anche processi produttivi, servizi essenziali e infrastrutture critiche.

Il Cyber Resilience Act punta a innalzare il livello di sicurezza dei prodotti digitali fin dalla fase di progettazione, riducendo alla radice il rischio di vulnerabilità in software e hardware.

In particolare, il regolamento si fonda su due principi chiave che guidano l’intera impostazione normativa:

  • security by design: la sicurezza deve essere integrata fin dalle prime fasi di progettazione e sviluppo del prodotto, diventando parte strutturale dell’architettura del sistema;
  • security by default: i prodotti devono essere forniti con configurazioni sicure già attive, evitando impostazioni iniziali deboli o esposte a rischio.

Questi due principi segnano un cambiamento significativo rispetto all’approccio tradizionale alla cybersecurity, spostando l’attenzione dalla reazione agli incidenti alla prevenzione sistemica delle vulnerabilità.

Come nasce il Cyber Resilience Act?

Il Cyber Resilience Act non rappresenta in realtà il primo intervento dell’Unione Europea in materia di sicurezza digitale. Al contrario, il regolamento si inserisce in un percorso normativo più ampio, volto a rafforzare la protezione di cittadini, imprese e istituzioni rispetto ai rischi informatici.
Tra i principali provvedimenti che hanno preparato il terreno al CRA troviamo:

  • il GDPR (2018), che ha introdotto un quadro strutturato per la protezione dei dati personali e rafforzato gli obblighi di sicurezza nel trattamento delle informazioni;
  • il Cybersecurity Act (2019), che ha definito un sistema europeo di certificazione della sicurezza per prodotti, servizi e processi ICT;
  • la Direttiva NIS2 (2022), che ha esteso gli obblighi di gestione del rischio cyber e di notifica degli incidenti alle organizzazioni operanti nei settori essenziali e strategici.

In questo contesto, il Cyber Resilience Act rappresenta un passo avanti importante, perché interviene alla base della catena produttiva, estendendo i requisiti di sicurezza informatica a tutto il ciclo di vita di hardware e software.

La classificazione dei prodotti secondo il Cyber Resilience Act

Il Cyber Resilience Act tratta nello specifico i cosiddetti prodotti con elementi digitali (Products with Digital Elements, PDE), categoria che comprende sia componenti hardware sia software sviluppati, importati o distribuiti all’interno dell’Unione Europea.
Vista l’ampia varietà degli articoli compresi all’interno di questa categoria di prodotto, questi sono suddivisi dal regolamento in quattro classi in base al loro rischio di cybersicurezza.

tabella cyber resilience act

Come si evince dalla tabella, maggiore è il livello di criticità del prodotto, più stringenti diventano gli obblighi di sicurezza e le procedure di certificazione richieste. In questo modo il regolamento cerca di bilanciare innovazione e sicurezza, adattando i requisiti al rischio effettivo dei diversi sistemi digitali.

Quali sono le scadenze fissate dal Cyber Resilience Act?

Come spesso accade per i regolamenti europei, anche il CRA prevede un periodo di transizione che consente alle imprese di adeguarsi progressivamente ai nuovi obblighi.
L’implementazione del regolamento seguirà, infatti, un percorso graduale, che accompagnerà le imprese dall’introduzione dei primi requisiti alla piena applicazione.

Le tappe principali che condurranno verso la piena operatività del Cyber Resilience Act sono:

  • 11 giugno 2026: sono entrate in vigore le disposizioni relative agli organismi di certificazione e ai processi di valutazione della conformità;
  • 11 settembre 2026: scatterà l’obbligo per i produttori di notificare il verificarsi di vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti di sicurezza gravi entro tempi molto rapidi, fino a 24 ore dalla loro individuazione;
  • 11 dicembre 2027: il regolamento acquisirà validità nella sua interezza, da questa data tutti i prodotti digitali immessi sul mercato dell’Unione Europea dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal CRA.

Il mancato rispetto degli obblighi, entro i termini stabiliti, può comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o fino al 2,5% del fatturato globale annuo dell’azienda coinvolta, a seconda della gravità della violazione.

Le principali conseguenze del Cyber Resilience Act

Abbiamo visto quali sono gli obiettivi, l’ambito di applicazione, la classificazione dei prodotti e le tempistiche di attuazione del Cyber Resilience Act, ma quali saranno gli effetti concreti che il regolamento avrà sul mercato europeo?

Sebbene il Cyber Resilience Act nasca con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza per utenti, imprese e pubbliche amministrazioni, gli impatti più significativi ricadranno sui soggetti che progettano, sviluppano, distribuiscono o commercializzano prodotti con elementi digitali.

La normativa introduce, infatti, nuovi obblighi organizzativi che modificano profondamente il modo in cui software e hardware vengono progettati e gestiti nel tempo.

Cosa cambia per i produttori di hardware e software?

Con il Cyber Resilience Act cambia in modo significativo la distribuzione delle responsabilità lungo la filiera digitale: non sono più solo gli utenti finali e le organizzazioni utilizzatrici a dover valutare i rischi e tutelarsi dalle vulnerabilità, ma entrano in gioco obblighi diretti per chi immette prodotti digitali sul mercato europeo.

Questo si traduce in nuovi adempimenti organizzativi e tecnici, che incidono in modo concreto sui processi di sviluppo, distribuzione e manutenzione di software e hardware.

L’impatto sarà particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese, che potrebbero dover sostenere investimenti aggiuntivi in competenze, strumenti e attività di compliance. L’adeguamento ai nuovi requisiti potrebbe, infatti, comportare costi organizzativi non trascurabili e una revisione dei processi operativi e organizzativi all’interno delle aziende.
Allo stesso tempo, il regolamento può, però, essere visto anche come un’opportunità: in un contesto in cui la sicurezza informatica è un criterio sempre più importante per la scelta di clienti e partner, la capacità di dimostrare la conformità ai requisiti europei può contribuire a rafforzare la fiducia nel prodotto e nell’azienda che lo realizza.

Quali sono gli obblighi specifici introdotti dalla direttiva?

Prima dell’introduzione del Cyber Resilience Act, le pratiche previste dal regolamento erano considerate per lo più raccomandazioni o buone prassi da seguire all’interno del settore. Attraverso il regolamento, invece, questi diventano requisiti operativi vincolanti per i produttori, trasformando in modo sostanziale i processi di progettazione e sviluppo di questi prodotti.

La sicurezza in questo scenario diventa un processo continuo: dalla progettazione fino al supporto post-vendita.

In particolare, il CRA richiede ai produttori di intervenire su tre aree fondamentali.

  • Security by design: come menzionato precedentemente, software e hardware devono essere progettati tenendo conto dei requisiti di sicurezza fin dalle prime fasi di sviluppo, riducendo il più possibile il rischio di vulnerabilità.
  • Tracciabilità dei componenti: le aziende devono documentare in modo strutturato tutti i componenti utilizzati nel prodotto – incluse librerie, framework e software di terze parti – attraverso una Software Bill of Materials (SBOM).
  • Servizi di assistenza post-vendita e gestione continua del prodotto: i produttori sono tenuti ad assicurare aggiornamenti di sicurezza costanti e a mantenere un presidio continuo per l’individuazione e la correzione delle vulnerabilità.
    All’interno di questo ambito rientrano diversi obblighi operativi, tra cui:
    • gestione degli aggiornamenti del prodotto, per tutto il ciclo di vita previsto, con rilascio tempestivo di patch di sicurezza e correzioni delle vulnerabilità;
    • notifica degli incidenti di sicurezza alle autorità competenti, secondo tempistiche definite a livello europeo: entro 24 ore in caso di vulnerabilità sfruttate attivamente o incidenti con impatto significativo; entro 72 ore con un report dettagliato sulle misure adottate; entro 14 giorni con aggiornamenti sulle vulnerabilità (dopo il rilascio di una patch) e infine entro 1 mese con la relazione finale sull’incidente.

In che modo il Cyber Resilience Act va ad impattare sul mondo dell’open source e del software libero?

Il Cyber Resilience Act introduce alcune novità significative anche per l’ecosistema open source e del software libero, un ambito tradizionalmente basato su collaborazione e sviluppo distribuito. In questo contesto, uno degli aspetti più rilevanti riguarda il campo di applicazione del regolamento, che distingue tra utilizzo commerciale e non commerciale.

In base a questo principio, quindi, sono esclusi dal perimetro della normativa:

  • sviluppatori indipendenti e contributi volontari;
  • progetti finanziati tramite donazioni;
  • iniziative basate esclusivamente sul recupero dei costi.

Al contrario, rientrano nell’ambito della normativa i casi in cui il software open source o libero venga integrato in attività commerciali, come:

  • aziende che integrano componenti open source nei propri prodotti o servizi;
  • modelli open core o servizi cloud con funzionalità a pagamento.

Il discrimine, dunque, non è la natura open source o libera del software, ma il suo impiego in attività con scopo di lucro.

Un ulteriore elemento introdotto dal regolamento è la figura dell’open source software steward, un soggetto incaricato di supportare la gestione coordinata delle vulnerabilità e facilitare il dialogo con le autorità competenti. Si tratta di un ruolo di coordinamento e supporto, non di certificazione, pensato per tenere conto delle specificità del software libero e open source utilizzato anche in contesti commerciali.

Bonus: SBOM, CVE e KEV fai da te per dispositivi basati su Yocto

Per i produttori che utilizzano Yocto Project (ad oggi la soluzione più diffusa per Linux embedded custom), il Cyber Resilience Act è affrontabile tecnicamente, ma è fondamentale poter contare su processi strutturati e automatizzati. Ecco un esempio di come intervenire in modo concreto.

Generazione della SBOM

Yocto supporta nativamente la generazione di SBOM in formato SPDX (raccomandato) e CycloneDX.
Nel file local.conf o nella distribuzione:

INHERIT += “create-spdx”

Oppure la classe più recente spdx / vex
Al termine del build si ottengono file come IMAGE_NAME.rootfs.spdx.json completi di tutti i pacchetti, versioni, hash, licenze e dipendenze.
È buona pratica versionare e archiviare sempre le SBOM insieme a ogni release del firmware.

Analisi CVE e KEV

Yocto include il meccanismo cve-check (o la più moderna sbom-cve-check di Bootlin).
Per abilitarlo:

OE_FRAGMENTS += “core/yocto/sbom-cve-check”

O integrare il layer meta-sbom-cve-check.
Lo strumento confronta la SBOM con i database NVD (National Vulnerability Database), filtra le CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) rilevanti per la propria configurazione e genera report di vulnerabilità note (inclusa la KEV Catalog – Known Exploited Vulnerabilities del CISA, particolarmente critica per il reporting CRA).
Le best practice operative da tenere in considerazione sono:

  • integrare la generazione di SBOM e il cve-check nelle procedure di build e rilascio;
  • automatizzare il monitoraggio periodico delle nuove CVE/KEV;
  • produrre VEX (Vulnerability Exploitability eXchange) statements per documentare quali vulnerabilità non sono applicabili o sono mitigate;
  • mantenere una tracciabilità completa tra build, SBOM e aggiornamenti di sicurezza.

Questi strumenti permettono di dimostrare la compliance in fase di audit e di reagire rapidamente alle eventuali vulnerabilità attivamente sfruttate.

Prepararsi per tempo a una trasformazione in atto

Come abbiamo visto, le prossime scadenze relative all’applicazione del Cyber Resilience Act non sono lontane. Già dopo questa estate, precisamente l’11 settembre, entrerà in vigore l’obbligo di segnalazione a carico dei fabbricanti in caso si rilevino vulnerabilità attivamente sfruttate o incidenti gravi che incidono sulla sicurezza dei prodotti da loro commercializzati. La piena applicabilità della norma, fissata all’11 dicembre 2027, sembra lontana, ma la portata dei cambiamenti introdotti dal CRA non è da sottovalutare: solo preparandosi per tempo le aziende produttrici di prodotti digitali saranno pronte a rispettare i nuovi requisiti necessari per la commercializzazione degli stessi nell’UE. È necessario avviare per tempo, fin da ora, una valutazione dei propri prodotti, dei processi di lavoro e delle collaborazioni esterne in essere. Prepararsi fin da oggi ad affrontare le scadenze future in materia potrà fare la differenza per individuare eventuali gap di conformità e gli interventi necessari da attuare, non rischiando di arrivare impreparati alla data di piena applicazione della norma.

FAQ

Il Cyber Resilience Act è il regolamento europeo che introduce requisiti obbligatori di cybersecurity per tutti i prodotti con elementi digitali immessi sul mercato UE, come software, dispositivi connessi e componenti hardware. L’obiettivo è garantire un livello di sicurezza uniforme lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione fino agli aggiornamenti.

L’applicazione del regolamento seguirà un percorso graduale: a giugno 2026 sono entrate in vigore le regole per la certificazione e la conformità, a settembre 2026 scatterà l’obbligo di segnalazione rapida (entro le 24 ore) di vulnerabilità e incidenti, mentre dall’11 dicembre 2027 il CRA diventerà pienamente operativo e tutti i prodotti dovranno essere conformi.

Il regolamento riguarda tutti gli operatori che immettono sul mercato europeo prodotti con elementi digitali: produttori di software e hardware, integratori di sistemi e fornitori di servizi. L’applicazione varia in base al livello di rischio del prodotto, con requisiti più stringenti per le categorie più critiche.

Il software open source o libero non commerciale è generalmente escluso dal perimetro del regolamento. Tuttavia, quando viene utilizzato in contesti commerciali o integrato in prodotti e servizi a pagamento, ricade negli obblighi del CRA, che restano in capo alle aziende che lo distribuiscono o lo utilizzano in ambito economico.

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